Art. 4

Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari del Brasile

In vigore dal 11 mag 2016
Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari del Brasile I frutti specificati originari del Brasile possono essere introdotti nell'Unione unicamente se accompagnati dal certificato fitosanitario, di cui all', paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che indichi ufficialmente alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che nessun sintomo della presenza di Phyllosticta citricarpa è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:715:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari del Brasile (Art. 4 Decisione (UE) 2016/715) — Testo vigente | Portale Normativo