Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 mag 2016
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «Phyllosticta citricarpa»: l'organismo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, anche denominato Guignardia citricarpa Kiely a norma della direttiva 2000/29/EC;
b) «frutti specificati»: frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2016:715:oj#art-2