Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 mag 2016
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «Phyllosticta citricarpa»: l'organismo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, anche denominato Guignardia citricarpa Kiely a norma della direttiva 2000/29/EC; b)   «frutti specificati»: frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari del Brasile, del Sud Africa o dell'Uruguay.
Storico versioni

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