Art. 3
Introduzione nell'Unione di frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo
In vigore dal 11 mag 2016
Introduzione nell'Unione di frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo
1. In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettere c) e d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari del Brasile, del Sudafrica e dell'Uruguay, diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono essere introdotti nell'Unione conformemente agli articoli da 4 a 7 della presente decisione.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 della direttiva 2000/29/CE.
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