Art. 5
Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay
In vigore dal 11 mag 2016
Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay
I frutti specificati originari del Sud Africa e dell'Uruguay devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario, di cui all', paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, che includa alla rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi:
a)
una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un'area di produzione sottoposta a trattamenti contro la Phyllosticta citricarpa eseguiti al momento opportuno, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
b)
una dichiarazione attestante che è stata effettuata un'adeguata ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita, e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nel frutto specificato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;
c)
una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio nell'impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricarpa, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo;
d)
nel caso di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», oltre alle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c): la dichiarazione che un campione per 30 tonnellate, o relativa parte, è stato sottoposto a test per la rilevazione di un'infezione latente ed è risultato indenne da Phyllosticta citricarpa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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