Art. 13
Prescrizioni per gli importatori
In vigore dal 11 mag 2016
Prescrizioni per gli importatori
1. Gli importatori dei frutti specificati comunicano i dettagli di ogni contenitore prima dell'arrivo al punto di entrata all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro nel quale si trova il punto di entrata e, se del caso, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avviene il trattamento.
La comunicazione fornisce le seguenti informazioni:
a)
il volume degli agrumi specificati;
b)
il numero di identificazione del contenitore;
c)
la data prevista d'introduzione e il punto di entrata nel territorio dell'Unione,
d)
i nomi, gli indirizzi e la sede delle aziende di cui all'.
2. L'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili di cui al paragrafo 1 qualsiasi modifica apportata alle informazioni elencate in tale paragrafo non appena ne viene a conoscenza e, in ogni caso, prima dell'arrivo della partita al punto di entrata.
Storico versioni
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