Art. 14
Circolazione dei frutti specificati all'interno dell'Unione
In vigore dal 11 mag 2016
Circolazione dei frutti specificati all'interno dell'Unione
1. I frutti specificati non possono essere trasportati verso uno Stato membro diverso dello Stato membro attraverso il quale sono stati introdotti nell'Unione a meno che gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati non acconsentano a tale movimento.
2. Dopo l'esecuzione delle ispezioni di cui all', i frutti specificati sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione di cui all' o in un deposito. Qualsiasi movimento dei frutti specificati è effettuato sotto il controllo dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui è situato il punto di entrata e, se del caso, dello Stato membro in cui avviene la trasformazione.
3. Gli Stati membri interessati cooperano per garantire che il presente articolo sia rispettato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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