Art. 16
Prescrizioni relative al magazzinaggio dei frutti specificati
In vigore dal 11 mag 2016
Prescrizioni relative al magazzinaggio dei frutti specificati
1. Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono immagazzinati in uno stabilimento riconosciuto e registrato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento.
2. I lotti di frutti specificati rimangono identificabili separatamente.
3. I frutti specificati sono conservati in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione di Phyllosticta citricarpa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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