Art. 18

Obblighi di segnalazione

In vigore dal 11 mag 2016
Obblighi di segnalazione 1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente le informazioni sui quantitativi importati di frutti specificati introdotti nell'Unione a norma della presente decisione durante la campagna di importazione precedente. 2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri nel cui territorio i frutti specificati sono trasformati in succo presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente tutti i seguenti elementi: a) i quantitativi di frutti specificati trasformati nel loro territorio a norma della presente decisione durante la campagna di importazione precedente; b) i volumi di rifiuti e sottoprodotti distrutti nonché informazioni dettagliate sulle modalità di uso o distruzione di cui all', paragrafo 3. 3.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende anche l'esito dei controlli fitosanitari eseguiti sui frutti specificati a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e della presente decisione.
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Obblighi di segnalazione (Art. 18 Decisione (UE) 2016/715) — Testo vigente | Portale Normativo