Art. 18
Obblighi di segnalazione
In vigore dal 11 mag 2016
Obblighi di segnalazione
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente le informazioni sui quantitativi importati di frutti specificati introdotti nell'Unione a norma della presente decisione durante la campagna di importazione precedente.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri nel cui territorio i frutti specificati sono trasformati in succo presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente tutti i seguenti elementi:
a)
i quantitativi di frutti specificati trasformati nel loro territorio a norma della presente decisione durante la campagna di importazione precedente;
b)
i volumi di rifiuti e sottoprodotti distrutti nonché informazioni dettagliate sulle modalità di uso o distruzione di cui all', paragrafo 3.
3. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende anche l'esito dei controlli fitosanitari eseguiti sui frutti specificati a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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