Art. 18 · Obblighi di segnalazione

Art. 18

Obblighi di segnalazione

In vigore dal 11 mag 2016
Obblighi di segnalazione 1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente le informazioni sui quantitativi importati di frutti specificati introdotti nell'Unione a norma della presente decisione durante la campagna di importazione precedente. 2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri nel cui territorio i frutti specificati sono trasformati in succo presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente tutti i seguenti elementi: a) i quantitativi di frutti specificati trasformati nel loro territorio a norma della presente decisione durante la campagna di importazione precedente; b) i volumi di rifiuti e sottoprodotti distrutti nonché informazioni dettagliate sulle modalità di uso o distruzione di cui all', paragrafo 3. 3.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende anche l'esito dei controlli fitosanitari eseguiti sui frutti specificati a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e della presente decisione.
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