Art. 17
Contenitori, imballaggi ed etichettatura
In vigore dal 11 mag 2016
Contenitori, imballaggi ed etichettatura
I frutti specificati sono introdotti e trasportati all'interno dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
sono inseriti in imballaggi individuali in un contenitore;
b)
su ciascun contenitore e imballaggio individuale di cui alla lettera a) è apposta un'etichetta recante le seguenti informazioni:
i)
un numero unico su ogni singolo imballaggio;
ii)
il peso netto dichiarato del frutto;
iii)
un marchio che dichiara: «frutta destinata esclusivamente alla trasformazione industriale in succo».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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