Art. 17

Contenitori, imballaggi ed etichettatura

In vigore dal 11 mag 2016
Contenitori, imballaggi ed etichettatura I frutti specificati sono introdotti e trasportati all'interno dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) sono inseriti in imballaggi individuali in un contenitore; b) su ciascun contenitore e imballaggio individuale di cui alla lettera a) è apposta un'etichetta recante le seguenti informazioni: i) un numero unico su ogni singolo imballaggio; ii) il peso netto dichiarato del frutto; iii) un marchio che dichiara: «frutta destinata esclusivamente alla trasformazione industriale in succo».
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Contenitori, imballaggi ed etichettatura (Art. 17 Decisione (UE) 2016/715) — Testo vigente | Portale Normativo