Art. 12
Ispezioni ai punti di entrata dei frutti specificati
In vigore dal 11 mag 2016
Ispezioni ai punti di entrata dei frutti specificati
1. I frutti specificati devono essere sottoposti a ispezione visiva da parte dell'organismo ufficiale responsabile del punto di ingresso.
2. Qualora vengano individuati sintomi di Phyllosticta citricarpa durante le ispezioni, la presenza di tale organismo nocivo deve essere confermata o esclusa da prove. Se la presenza dell'organismo nocivo è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto al rifiuto di ingresso nell'Unione.
Storico versioni
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