Art. 10
Prescrizioni di tracciabilità e circolazione dei frutti specificati all'interno del paese terzo di origine
In vigore dal 11 mag 2016
Prescrizioni di tracciabilità e circolazione dei frutti specificati all'interno del paese terzo di origine
Ai fini della tracciabilità, i frutti specificati possono essere introdotti nell'Unione solo se provengono da un luogo di produzione ufficialmente registrato, e se vi è una registrazione ufficiale della circolazione di tali frutti dal luogo di produzione al punto di esportazione verso l'Unione. Il codice dell'unità di produzione registrata deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all', paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
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