Art. 8

Introduzione e circolazione nell'Unione di frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo

In vigore dal 11 mag 2016
Introduzione e circolazione nell'Unione di frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo 1.   In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, lettera d), della direttiva 2000/29/CE, i frutti specificati originari del Brasile, del Sudafrica e dell'Uruguay, destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo, possono solo essere introdotti e circolare nell'Unione conformemente agli articoli da 9 a 17 della presente decisione. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni di cui ai punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 dell'allegato IV, parte A, sezione I della direttiva 2000/29/CE.
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