Art. 11

Punti di entrata dei frutti specificati

In vigore dal 11 mag 2016
Punti di entrata dei frutti specificati 1.   I frutti specificati sono introdotti attraverso punti di ingresso designati dallo Stato membro in cui si trovano tali punti di ingresso. 2.   Gli Stati membri comunicano con sufficiente anticipo agli altri Stati membri, alla Commissione e ai paesi terzi interessati i punti di ingresso designati, unitamente al nome e all'indirizzo dell'organismo ufficiale di ogni punto di ingresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2016:715:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Punti di entrata dei frutti specificati (Art. 11 Decisione (UE) 2016/715) — Testo vigente | Portale Normativo