Art. 10
Protezione dei dati
In vigore dal 22 ott 2015
Protezione dei dati
1. La direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 si applicano nella misura in cui le informazioni scambiate attraverso il sistema ACA contengono dati personali a norma dell', lettera a), della direttiva 95/46/CE e dell', lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Per quanto riguarda le loro responsabilità nella trasmissione al sistema ACA delle informazioni pertinenti e il trattamento di dati personali che potrebbe derivare da tale attività, come pure dagli scambi di cui all', paragrafo 3, le autorità competenti e gli organi di collegamento degli Stati membri sono considerati «responsabili del trattamento», a norma dell', lettera d), della direttiva 95/46/CE.
3. Per quanto riguarda la responsabilità di gestione del sistema ACA per il trattamento di eventuali dati personali che potrebbe derivare dall' della presente decisione, la Commissione è considerata responsabile del trattamento a norma dell', lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.
4. Gli Stati membri possono limitare i diritti e gli obblighi di cui all', paragrafo 1, all', all', paragrafo 1 e all' della direttiva 95/46/CE se necessario alla salvaguardia degli interessi di cui all', paragrafo 1, lettere d) ed f) di tale direttiva.
5. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui all', paragrafo 1, all', all', paragrafo 1, e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 45/2001, laddove tale limitazione costituisce una misura necessaria per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) ed e) durante il periodo nel quale sono pianificate o svolte azioni per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti o per assicurare il rispetto della normativa in materia di mangimi o di alimenti nel caso specifico al quale si riferiscono le informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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