Art. 4
Organi di collegamento responsabili dello scambio di informazioni riguardo a una possibile non conformità perpetrata attraverso pratiche ingannevoli e fraudolente
In vigore dal 22 ott 2015
Organi di collegamento responsabili dello scambio di informazioni riguardo a una possibile non conformità perpetrata attraverso pratiche ingannevoli e fraudolente
Gli Stati membri devono in particolare indicare quali degli organi di collegamento di cui all', paragrafo 2, sono designati ai fini dello scambio di informazioni su possibili non conformità perpetrate attraverso pratiche ingannevoli e fraudolente.
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