Art. 6

Chiusura di una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa

In vigore dal 22 ott 2015
Chiusura di una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa 1.   Una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa viene chiusa dall'organo di collegamento che ha caricato la richiesta di assistenza o la notifica di non conformità a norma dell', paragrafo 1, lettera b), in seguito al ricevimento di una risposta adeguata a tale richiesta di assistenza o a tale notifica di non conformità da parte dell'organo di collegamento che la riceve. 2.   Qualora dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la richiesta di assistenza o la notifica di non conformità è stata caricata nel sistema ACA a norma dell', paragrafo 1, lettera b), la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa non sia stata chiusa, il sistema ACA chiede all'organo di collegamento che ha introdotto la richiesta o la notifica di confermare che la procedura è ancora in corso. L'organo di collegamento richiedente o notificante è tenuto a confermare che la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa è ancora in corso o a chiuderla se essa non è più necessaria, entro quindici giorni lavorativi. In caso di mancata conferma o se la procedura non viene chiusa dall'organo di collegamento, il sistema ACA chiude la procedura automaticamente. 3.   Se il sistema riceve conferma conformemente al paragrafo 2 che la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa è ancora in corso, essa rimane aperta nel sistema ACA. A partire dalla data di tale conferma, qualsiasi periodo di sei mesi privo di scambi di informazioni comporta la chiusura automatica della procedura di assistenza e cooperazione amministrativa.
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