Art. 6
Chiusura di una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa
In vigore dal 22 ott 2015
Chiusura di una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa
1. Una procedura di assistenza e cooperazione amministrativa viene chiusa dall'organo di collegamento che ha caricato la richiesta di assistenza o la notifica di non conformità a norma dell', paragrafo 1, lettera b), in seguito al ricevimento di una risposta adeguata a tale richiesta di assistenza o a tale notifica di non conformità da parte dell'organo di collegamento che la riceve.
2. Qualora dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la richiesta di assistenza o la notifica di non conformità è stata caricata nel sistema ACA a norma dell', paragrafo 1, lettera b), la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa non sia stata chiusa, il sistema ACA chiede all'organo di collegamento che ha introdotto la richiesta o la notifica di confermare che la procedura è ancora in corso.
L'organo di collegamento richiedente o notificante è tenuto a confermare che la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa è ancora in corso o a chiuderla se essa non è più necessaria, entro quindici giorni lavorativi. In caso di mancata conferma o se la procedura non viene chiusa dall'organo di collegamento, il sistema ACA chiude la procedura automaticamente.
3. Se il sistema riceve conferma conformemente al paragrafo 2 che la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa è ancora in corso, essa rimane aperta nel sistema ACA.
A partire dalla data di tale conferma, qualsiasi periodo di sei mesi privo di scambi di informazioni comporta la chiusura automatica della procedura di assistenza e cooperazione amministrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:1918:oj#art-6