Art. 5

Responsabilità degli organi di collegamento relativamente al sistema ACA

In vigore dal 22 ott 2015
Responsabilità degli organi di collegamento relativamente al sistema ACA 1.   Agli organi di collegamento incombono le seguenti responsabilità: a) garantire che il loro personale rispetti le norme in materia di riservatezza di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 882/2004; b) caricare nel sistema ACA le richieste di assistenza a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 882/2004 («richieste di assistenza»), le notifiche di non conformità a norma degli articoli 37 e 38 del regolamento («notifiche di non conformità») e le risposte a tali richieste di assistenza o notifiche di non conformità, se del caso; c) assicurare che le informazioni che devono essere fornite a un organo di collegamento in un altro Stato membro a norma degli articoli 36, 37 e 38 del regolamento (CE) n. 882/2004 vengano tempestivamente caricate nel sistema; d) prendere ogni ragionevole provvedimento per garantire che le informazioni caricate nel sistema ACA siano esatte e, se necessario, vengano rettificate e aggiornate; e) rimuovere dal sistema ACA, non più tardi di 30 giorni dopo la data di inserimento, qualsiasi informazione ivi caricata erroneamente o non più necessaria per avviare la procedura di assistenza e cooperazione amministrativa. 2.   Le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), si applicano anche al personale delle autorità competenti a livello centrale o regionale di cui all', paragrafo 3. Se un organo di collegamento dispone di prove che indicano che un dato è inesatto o è stato erroneamente inserito nel sistema ACA, esso ne informa al più presto l'organo di collegamento che ha inserito tale dato nel sistema.
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Responsabilità degli organi di collegamento relativamente al sistema ACA (Art. 5 Decisione (UE) 2015/1918) — Testo vigente | Portale Normativo