Art. 3
Definizione e gestione del sistema ACA
In vigore dal 22 ott 2015
Definizione e gestione del sistema ACA
1. La Commissione istituisce, gestisce e aggiorna, se necessario, il sistema ACA.
2. La Commissione consente l'accesso al sistema ACA agli organi di collegamento designati da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 («gli organi di collegamento»).
3. Su richiesta di uno degli organi di collegamento di cui al paragrafo 2, la Commissione consente l'accesso al sistema ACA al personale designato appartenente alle autorità competenti a livello centrale o regionale all'interno dello stesso Stato membro. Tale accesso è limitato alle funzionalità tecniche del sistema ACA necessarie per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'organo di collegamento che ha chiesto l'accesso, in relazione alla preparazione di eventuali procedure di assistenza e cooperazione amministrativa gestite dall'organo di collegamento.
4. La Commissione è tenuta a garantire che il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) istituito a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 e il sistema informatico veterinario integrato (Traces) istituito a norma dell' della decisione 2004/292/CE siano in grado di fornire le necessarie informazioni al sistema ACA e di conseguenza agli organi di collegamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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