Art. 7

Responsabilità della Commissione relativamente al sistema ACA

In vigore dal 22 ott 2015
Responsabilità della Commissione relativamente al sistema ACA La Commissione è tenuta a: a) garantire lo sviluppo, la manutenzione, il supporto e qualsiasi aggiornamento necessario del software e dell'infrastruttura informatica che interessi il sistema ACA; b) monitorare lo scambio di informazioni attraverso il sistema ACA al fine di identificare attività che sono o appaiono contrarie alla normativa in materia di mangimi o di alimenti e che sono di particolare interesse a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004; c) analizzare le informazioni scambiate attraverso il sistema ACA ai fini dei suoi compiti di coordinamento, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, e al fine di elaborare relazioni per agevolare l'applicazione di tale regolamento; d) fornire i formati e l'orientamento necessari per l'uso del sistema ACA.
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