Art. 8
Scambio di informazioni attraverso il sistema ACA
In vigore dal 22 ott 2015
Scambio di informazioni attraverso il sistema ACA
1. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il sistema ACA utilizzando il formato messo a disposizione dalla Commissione conformemente all', lettera d).
2. Per ogni caso, le informazioni scambiate attraverso il sistema ACA devono comprendere almeno:
a)
i dati di contatto delle autorità competenti e dei funzionari che si occupano del caso;
b)
una descrizione dell'eventuale non conformità;
c)
l'individuazione, ove possibile, degli operatori ad essa associati;
d)
i dettagli relativi ad animali o merci connessi con un possibile caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti;
e)
un'indicazione che spiega se le informazioni scambiate hanno lo scopo di:
i)
formulare una richiesta di assistenza o rispondervi; oppure
ii)
introdurre una notifica di non conformità o rispondervi;
f)
un'indicazione dell'organo di collegamento a cui è rivolta la richiesta di assistenza o la notifica di non conformità;
g)
un'indicazione che spiega se la richiesta di assistenza o la notifica di non conformità si riferisce a un possibile caso di non conformità perpetrata attraverso pratiche fraudolente e ingannevoli e se l'accesso a tale richiesta/notifica deve essere limitato agli organi di collegamento di cui all'.
Storico versioni
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