Art. 9
Limitazione delle finalità
In vigore dal 22 ott 2015
Limitazione delle finalità
1. Gli organi di collegamento e la Commissione si scambiano e trattano dati personali attraverso il sistema ACA unicamente ai fini dell'applicazione delle prescrizioni in materia di assistenza e cooperazione amministrativa di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. In nessun caso i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, e le informazioni relative alla salute e alla vita sessuale di una persona sono inclusi nello scambio dei dati.
Storico versioni
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