Art. 7
In vigore dal 7 mag 2015
1. Il presente articolo si applica alle persone e alle entità elencate nell'allegato I.
2. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a)
necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
esclusivamente per il pagamento di onorari congrui e il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati.
Lo Stato membro interessato notifica preventivamente al Comitato l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati. Le autorizzazioni possono essere concesse qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato tale decisione al Comitato e quest'ultimo l'abbia approvata.
4. In deroga all', paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono altresì autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale e che i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo abbia effetto o detta decisione sia stata emessa anteriormente alla data di adozione della UNSCR 2206 (2015), vale a dire il 3 marzo 2015, non vada a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I o II e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato.
5. L', paragrafo 1, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b)
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all',
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all', paragrafo 1.
6. L' non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'elenco di cui all'allegato I, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencato nell'allegato I o II e previa notifica dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, il rilascio di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche a tal fine, data dallo Stato membro interessato al Comitato 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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