Art. 12

In vigore dal 7 mag 2015
1.   La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti e in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza. 2.   Le misure di cui all', paragrafo 1, lettera b) e all', paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone e entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all', che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.
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