Art. 12
In vigore dal 7 mag 2015
1. La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti e in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza.
2. Le misure di cui all', paragrafo 1, lettera b) e all', paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone e entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all', che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:740:oj#art-12