Art. 8
In vigore dal 7 mag 2015
1. Il presente articolo si applica alle persone e alle entità elencate nell'allegato II.
2. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure
d)
necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
3. In deroga all', paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all', paragrafo 1, nell'allegato II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti;
c)
la decisione non va a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato I o II, e
d)
il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
4. L', paragrafo 1, non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'elenco di cui all'allegato II, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencato nell'allegato I o nell'allegato II.
5. L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b)
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'; oppure
c)
pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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