Art. 3
In vigore dal 7 mag 2015
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone:
a)
designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 9 della UNSCR 2206 (2015), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;
b)
non contemplati dalla lettera a) che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e delle persone ad esse associate, il cui elenco figura nell'allegato II.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
Storico versioni
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