Art. 3

Art. 3

In vigore dal 7 mag 2015
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone: a) designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 9 della UNSCR 2206 (2015), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione; b) non contemplati dalla lettera a) che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e delle persone ad esse associate, il cui elenco figura nell'allegato II. 2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:740:oj#art-3