Art. 6
In vigore dal 7 mag 2015
1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da, direttamente o indirettamente:
a)
persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 12 della UNSCR 2206 (2015), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;
b)
persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a esse associati, il cui elenco figura nell'allegato II,
sono congelati.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o II ovvero destinarli a loro vantaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:740:oj#art-6