Art. 9
In vigore dal 7 mag 2015
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il Comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I.
2. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato II.
3. Il Consiglio trasmette le sue decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le sue decisioni e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.
Storico versioni
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