Art. 4
In vigore dal 7 mag 2015
1. Il presente articolo si applica alle persone elencate nell'allegato I.
2. L', paragrafo 1, non si applica quando:
a)
il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato;
b)
l'ingresso o il transito è necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario;
c)
il viaggio contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nel Sud Sudan e di stabilità nella regione, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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