Art. 4

In vigore dal 7 mag 2015
1.   Il presente articolo si applica alle persone elencate nell'allegato I. 2.   L', paragrafo 1, non si applica quando: a) il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato; b) l'ingresso o il transito è necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario; c) il viaggio contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nel Sud Sudan e di stabilità nella regione, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato.
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