Art. 6

Art. 6

In vigore dal 7 mag 2015
1.   Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da, direttamente o indirettamente: a) persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 12 della UNSCR 2206 (2015), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione; b) persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a esse associati, il cui elenco figura nell'allegato II, sono congelati. 2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o II ovvero destinarli a loro vantaggio.
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