Art. 14
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
In vigore dal 17 feb 2015
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all', per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, in nessuna delle parti contraenti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili in una qualsiasi delle parti contraenti ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell', paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell' e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell', se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:285:oj#art-14