Art. 14

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

In vigore dal 17 feb 2015
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all', per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, in nessuna delle parti contraenti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili in una qualsiasi delle parti contraenti ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3.   L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell', paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell' e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell', se tali articoli sono non originari. 5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
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Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi (Art. 14 Decisione (UE) 2015/285) — Testo vigente | Portale Normativo