Art. 12

Trasporto diretto

In vigore dal 17 feb 2015
Trasporto diretto 1.   Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente all'interno del SEE o attraverso i territori dei paesi di cui all' con cui è applicabile il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli del SEE. 2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) un'esatta descrizione dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.
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Trasporto diretto (Art. 12 Decisione (UE) 2015/285) — Testo vigente | Portale Normativo