Art. 13
Esposizioni
In vigore dal 17 feb 2015
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all' con cui è applicabile il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a)
un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b)
l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in un'altra parte contraente;
c)
i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione;
e
d)
dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione viene presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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