Art. 11
Principio di territorialità
In vigore dal 17 feb 2015
Principio di territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nel SEE, fatto salvo il disposto dell' e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatto salvo l', le merci originarie esportate dal SEE verso un altro paese e successivamente reimportate nel SEE devono essere considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a)
che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
e
b)
che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e successivamente reimportati, purché:
a)
i suddetti materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all' prima della loro esportazione;
e
b)
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
i)
le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
e
ii)
il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all', paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori del SEE sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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