Art. 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

In vigore dal 17 feb 2015
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1.   Ai fini dell', i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati purché: a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'.
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