Art. 3
Cumulo diagonale dell'origine
In vigore dal 17 feb 2015
Cumulo diagonale dell'origine
1. Fatto salvo l', sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (1), dell'Islanda, della Norvegia, delle Isole Fær Øer, della Turchia, dell'Unione europea o di qualsiasi paese coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (2), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all', all'interno del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l', sono considerati originari del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia (3), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all', all'interno del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del SEE non vanno oltre le operazioni di cui all', il prodotto ottenuto è considerato originario del SEE soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore di materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nel SEE.
4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel SEE conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
a)
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
b)
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
e
c)
siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e nelle altre parti contraenti, secondo le loro procedure, avvisi da cui risulti che sono soddisfatti i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
L'Unione europea fornisce alle altre parti contraenti, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:285:oj#art-3