Art. 15

Prescrizioni generali

In vigore dal 17 feb 2015
Prescrizioni generali 1.   I prodotti originari, all'importazione in una delle parti contraenti, beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine: a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa; b) un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb; c) nei casi di cui all', paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito “dichiarazione di origine” o “dichiarazione di origine EUR-MED”), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb. 2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all' i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.
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