Art. 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

In vigore dal 17 feb 2015
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED 1.   In deroga all', paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2.   In deroga all', paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all', paragrafo 5. 3.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta. 4.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 5.   I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese: “ISSUED RETROSPECTIVELY”. I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese: “ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ) (data e luogo del rilascio)”. 6.   Le diciture di cui al paragrafo 5 sono apposte nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
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