Art. 16
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
In vigore dal 17 feb 2015
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di una parte contraente rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 nei seguenti casi:
—
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all', paragrafo 1, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all', paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;
—
se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all', paragrafo 2, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all', e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.
5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di una parte contraente, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all' con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo ed:
—
il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all', paragrafo 2; oppure
—
i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all', paragrafo 2; oppure
—
i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all', paragrafo 2.
6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
—
se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all':
“CUMULATION APPLIED WITH (nome del paese/dei paesi)”,
—
se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all':
“NO CUMULATION APPLIED”.
7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.
9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
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