Art. 18

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

In vigore dal 17 feb 2015
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED 1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2.   Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese: “DUPLICATE”. 3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 è apposta nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED. 4.   Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.
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Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED (Art. 18 Decisione (UE) 2015/285) — Testo vigente | Portale Normativo