Art. 20

Separazione contabile

In vigore dal 17 feb 2015
Separazione contabile 1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della “separazione contabile” (di seguito “metodo”). 2.   Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati “originari” coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte. 3.   Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate. 4.   Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato. 5.   Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 6.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
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Separazione contabile (Art. 20 Decisione (UE) 2015/285) — Testo vigente | Portale Normativo