Art. 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

In vigore dal 17 feb 2015
Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:285:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo