Art. 54

Rimborso del finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto

In vigore dal 16 ott 2014
Rimborso del finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto Per i costi sostenuti nel quadro della procedura di cui all', entro 90 giorni dal completamento dell'operazione di trasporto per la quale è stato concesso il sostegno finanziario dell'Unione, la Commissione emette a carico dello Stato membro che beneficia del finanziamento una nota di addebito per un importo corrispondente alle disposizioni contenute nella decisione della Commissione sulla richiesta di servizio di trasporto e pari a almeno il 15 % dei costi delle azioni di trasporto di cui all', paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE e al 45 % delle azioni di trasporto di cui all', paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE.
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Rimborso del finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto (Art. 54 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo