Art. 52

Richiesta di un servizio di trasporto

In vigore dal 16 ott 2014
Richiesta di un servizio di trasporto 1.   Quando non individua alcuna soluzione di trasporto, lo Stato membro richiedente il supporto al trasporto può chiedere alla Commissione di appaltare a soggetti privati o di altro tipo un servizio di trasporto per trasportare l'assistenza di protezione civile verso il paese colpito. 2.   Dopo aver ricevuto una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa immediatamente tutti gli Stati membri e comunica allo Stato membro richiedente il servizio di trasporto tutte le soluzioni di trasporto disponibili e relativi costi. 3.   In base allo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato membro conferma per iscritto la propria richiesta di servizio di trasporto e l'impegno a rimborsare la Commissione conformemente all'. Lo Stato membro indica la percentuale dei costi che intende rimborsare. Detta percentuale non è inferiore al 45 % per le azioni di trasporto di cui all', paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE e al 15 % per le azioni di trasporto di cui all', paragrafo 3, lettere a) e b), della decisione n. 1313/2013/UE. 4.   Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione eventuali modifiche della richiesta di servizio di trasporto.
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Richiesta di un servizio di trasporto (Art. 52 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo