Art. 53
Decisione sul finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto
In vigore dal 16 ott 2014
Decisione sul finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto
1. Il rispetto dei criteri di cui all', paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE e dei principi di economia, efficienza e efficacia di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è verificato alla luce dei seguenti elementi:
a)
le informazioni contenute nella richiesta di finanziamento dell'Unione presentata dallo Stato membro conformemente all', paragrafo 2;
b)
i bisogni espressi dal paese colpito;
c)
eventuali valutazioni dei bisogni effettuate da esperti che riferiscono alla Commissione durante la catastrofe;
d)
altre informazioni pertinenti e affidabili trasmesse dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali e in possesso della Commissione al momento della decisione;
e)
l'efficienza e l'efficacia delle soluzioni di trasporto concepite per assicurare la tempestiva fornitura dell'assistenza di protezione civile;
f)
la possibilità di forniture locali;
g)
altre azioni intraprese dalla Commissione.
2. Gli Stati membri trasmettono qualsiasi altra informazione utile per valutare il rispetto dei criteri di cui all', paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 1313/2013/UE. Quando ricevono dalla Commissione una richiesta in tal senso, gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste il prima possibile.
3. La Commissione indica i prefinanziamenti da versare, che possono raggiungere fino all'85 % del contributo finanziario dell'Unione richiesto, nei limiti della disponibilità delle risorse di bilancio. Nessun prefinanziamento è versato per le sovvenzioni al di sotto della soglia per le sovvenzioni di valore modesto, definite all'articolo 185 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, a meno che lo Stato membro richiedente il sostegno finanziario dimostri che la realizzazione dell'azione potrebbe essere compromessa in assenza di prefinanziamento.
4. La decisione sul sostegno finanziario è comunicata immediatamente allo Stato membro richiedente. Essa è comunicata inoltre a tutti gli altri Stati membri.
5. Non sono ammissibili al cofinanziamento dell'Unione le domande di sovvenzione per trasporti individuali per le quali è richiesto un contributo finanziario dell'Unione inferiore a 2 500 EUR, salvo se rientrano nei partenariati quadro di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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