Art. 48

Procedura di supporto al trasporto tramite il meccanismo unionale

In vigore dal 16 ott 2014
Procedura di supporto al trasporto tramite il meccanismo unionale 1.   Le procedure di cui agli si applicano a ogni richiesta di supporto al trasporto. 2.   L'autorità competente di cui all' compila e inoltra per iscritto la richiesta alla Commissione. La richiesta contiene le informazioni di cui all'allegato VIII, parte A. 3.   Nel caso di condivisione dei mezzi di trasporto, un unico Stato membro può proporsi come guida per richiedere il sostegno finanziario dell'Unione per l'intera operazione. 4.   Tutte le richieste di supporto al trasporto di cui alla presente decisione, le risposte e i relativi scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono trasmessi all'ERCC, che provvede a elaborarli. 5.   Le richieste sono trasmesse tramite il CECIS o per posta elettronica. Le richieste che comportano un finanziamento dell'Unione trasmesse tramite il CECIS, per fax o per posta elettronica sono accettate a condizione che successivamente la Commissione riceva quanto prima gli originali firmati dall'autorità competente. 6.   La Commissione può tuttavia istituire un sistema elettronico per tutte le comunicazioni con i beneficiari, comprese la stipula delle convenzioni di sovvenzione, la notifica delle decisioni di sovvenzione e ogni loro modifica, come previsto all'articolo 179 del regolamento (UE) n. 1268/2012 (5).
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Procedura di supporto al trasporto tramite il meccanismo unionale (Art. 48 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo