Art. 46
Mobilitazione e accordo di servizio
In vigore dal 16 ott 2014
Mobilitazione e accordo di servizio
1. Dopo la nomina degli esperti da parte degli Stati membri per una specifica missione, l'ERCC è in grado di mobilitarli e inviarli, con brevissimo preavviso.
2. La Commissione firma con ciascun esperto un accordo di servizio, che regola i seguenti aspetti:
a)
obiettivi della missione;
b)
mandato;
c)
durata prevista della missione;
d)
generalità della persona da contattare sul posto;
e)
condizioni di copertura assicurativa;
f)
indennità giornaliera a copertura delle spese;
g)
condizioni specifiche di pagamento;
h)
linee guida per gli esperti tecnici, gli esperti di valutazione, gli esperti di coordinamento e i capisquadra.
Storico versioni
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