Art. 46

Mobilitazione e accordo di servizio

In vigore dal 16 ott 2014
Mobilitazione e accordo di servizio 1.   Dopo la nomina degli esperti da parte degli Stati membri per una specifica missione, l'ERCC è in grado di mobilitarli e inviarli, con brevissimo preavviso. 2.   La Commissione firma con ciascun esperto un accordo di servizio, che regola i seguenti aspetti: a) obiettivi della missione; b) mandato; c) durata prevista della missione; d) generalità della persona da contattare sul posto; e) condizioni di copertura assicurativa; f) indennità giornaliera a copertura delle spese; g) condizioni specifiche di pagamento; h) linee guida per gli esperti tecnici, gli esperti di valutazione, gli esperti di coordinamento e i capisquadra.
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Mobilitazione e accordo di servizio (Art. 46 Decisione (UE) 2014/762) — Testo vigente | Portale Normativo