Art. 50

Risposte alle richieste di supporto al trasporto

In vigore dal 16 ott 2014
Risposte alle richieste di supporto al trasporto 1.   Gli Stati membri in grado di fornire supporto al trasporto informano la Commissione quanto prima, e non oltre 24 ore dal ricevimento della notifica di cui all', se non altrimenti ivi specificato, su eventuali risorse di trasporto che possono rendere disponibili a titolo volontario in risposta alla richiesta di supporto per la messa in comune o l'individuazione di risorse di trasporto. Tra queste informazioni rientrano gli elementi di cui all'allegato VIII, parte B, e eventuali informazioni sulle condizioni di finanziamento o altre restrizioni. 2.   La Commissione raccoglie quanto prima le informazioni sulle risorse di trasporto disponibili e le trasmette allo Stato membro richiedente. 3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione invia agli Stati membri ogni informazione in suo possesso sulle risorse di trasporto disponibili di altra provenienza, per esempio presenti sul mercato commerciale, e facilita il loro accesso a queste risorse supplementari. 4.   Lo Stato membro richiedente informa la Commissione circa le soluzioni di trasporto prescelte e si mette in contatto con gli Stati membri fornitori del supporto o con l'operatore individuato dalla Commissione. 5.   La Commissione comunica a tutti gli Stati membri la soluzione prescelta dallo Stato membro richiedente. Quest'ultimo informa regolarmente la Commissione su come procede la fornitura di assistenza di protezione civile.
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