Art. 49
Richieste di supporto al trasporto
In vigore dal 16 ott 2014
Richieste di supporto al trasporto
1. La Commissione notifica immediatamente le richieste di supporto al trasporto ricevute ai punti di contatto designati dagli Stati membri in forza dell', paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE.
2. Nella notifica la Commissione può, se necessario, invitare gli Stati membri a fornirle informazioni dettagliate sulle risorse di trasporto che possono mettere a disposizione dello Stato membro richiedente o su eventuali soluzioni alternative che possono proporre per soddisfare i bisogni del paese colpito. La Commissione può stabilire un lasso di tempo massimo per l'invio di queste informazioni.
3. Dopo la notifica della Commissione ai punti di contatto di cui al paragrafo 1, la richiesta di supporto al trasporto diventa ammissibile al cofinanziamento dell'Unione, fermo restando l'.
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